Art. 5.
(Modalità di gestione del Fondo).

      1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare da emanare

 

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entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce:

          a) le modalità e i termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 1;

          b) i criteri di priorità da applicare nell'accoglimento delle domande nonché la fissazione di eventuali riserve in favore di imprese appartenenti a determinati settori o aventi determinati requisiti;

          c) le modalità di gestione delle risorse eventualmente non utilizzate ai fini della concessione dei contributi;

          d) le misure necessarie per garantire il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese.