1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare da emanare
a) le modalità e i termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 1;
b) i criteri di priorità da applicare nell'accoglimento delle domande nonché la fissazione di eventuali riserve in favore di imprese appartenenti a determinati settori o aventi determinati requisiti;
c) le modalità di gestione delle risorse eventualmente non utilizzate ai fini della concessione dei contributi;
d) le misure necessarie per garantire il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese.